Lele Luzzati Foundation ETS

Riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio e delle collezioni di Emanuele Luzzati, la Lele Luzzati Foundation è stata costituita a Genova nel 2017 da Sergio Noberini, fondatore e promotore. La Fondazione nasce infatti dal fondo opere che Noberini ha ricevuto dagli eredi, oltre alla procura speciale per la tutela dei diritti e del nome del Maestro Luzzati.
Il progetto culturale della Lele Luzzati Foundation si fonda sull’Archivio di Emanuele Luzzati, nucleo originario e patrimonio centrale, da cui derivano tutte le attività di studio, conservazione, valorizzazione e diffusione dell’opera del Maestro. La Fondazione può contare su un patrimonio dinamico che mette in relazione fondi appartenenti a teatri, fondazioni e collezioni private, promuovendo programmi e progetti espositivi, formativi, didattici, editoriali e di spettacolo in Italia e nel mondo.
La Lele Luzzati Foundation - ETS è una Fondazione di Partecipazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) dal 2026, riconosciuta come personalità giuridica da Regione Liguria nel 2022 e si propone di:
-  promuovere e organizzare iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, scenografico, teatrale, letterario di Emanuele Luzzati e alla diffusione in genere dell’interesse per la cultura, l’arte e lo spettacolo;
-  sostenere e promuovere iniziative di ricerca e conoscenza delle arti applicate (in special modo grafiche, scenografiche) e del cinema di animazione;
-  provvedere all’organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche, relative all’opera del Maestro;
-  istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
-  promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, per l’utilizzo dei beni loro appartenenti, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, supportando incontri e convegni.
La Lele Luzzati Foundation è la titolare della gestione di Casa Luzzati.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, eletto dall’Assemblea dei soci sostenitori nell’aprile 2026, ha in Andrea Basevi Gambarana il suo Presidente, persona di rilievo culturale e legata al Maestro Luzzati e a Sergio Noberini da amicizia, stima reciproca e comuni visioni. Fanno parte del CDA Gianfranco Noferi, Ambrogio Novelli, Roberto Stasio e Giuseppe Veruggio.

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Statuto Lele Luzzati Foundation ETS

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Disciplina – Sede
1. È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Lele Luzzati Foundation” che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 2 – Finalità e Attività
1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017:
lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. La Fondazione ha pertanto lo scopo di:
a) promuovere e organizzare iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, scenografico, teatrale, letterario di Emanuele Luzzati e alla diffusione in genere dell’interesse per la cultura, l’arte e lo spettacolo;
b) promuovere e organizzare la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei beni culturali, indipendentemente dalla loro origine e natura;
c) promuovere iniziative di ricerca e conoscenza delle arti grafiche, scenografiche e relative arti applicate;
d) promuovere e organizzare iniziative di studio e di valorizzazione della storia e delle tradizioni legate alle arti pittoriche, grafiche, scenografiche;
e) acquisire (anche in comodato), conservare, valorizzare e gestire il patrimonio delle opere del Maestro Luzzati, dei beni culturali a qualunque titolo acquisiti;
f) provvedere all’organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e in particolare con la Regione Liguria, relative all’opera del Maestro. L’ambito territoriale delle attività sarà principalmente la Liguria, ma potrà estendersi anche ad altri territori nazionali e non.
3. In particolare la Fondazione potrà:
a) gestire, nei termini previsti dalla normativa vigente, iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del personale relativamente alle materie oggetto delle sue finalità;
b) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
c) realizzare, gestire, affittare, assumere possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili ed immobili, impianti e attrezzature e materiali utili per l’espletamento delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri fini;
d) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
e) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi dello spettacolo, per l’utilizzo dei beni loro appartenenti, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
f) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
4. Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via non principale o esclusiva, attività di commercializzazione di oggetti d’arte o comunque di realizzazioni artistiche afferenti il settore delle arti figurative, grafiche, editoriali (cartacee e digitali), audiovisive con diffusione anche a mezzo World Wide Web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 – Attività diverse
1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili
1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita del’’ente, a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 5 – Patrimonio
1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;
c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
f) avanzi di amministrazione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- redditi provenienti da vendite di libri e qualsivoglia oggetto d’arte (bookshop), o proventi da bigliettazione per iniziative o spettacoli, o ancora proventi da laboratori e altre attività svolte in prima persona dalla Fondazione stessa o da suoi incaricati. Sono altresì redditi della Fondazione i risultati della sottoscrizione di tessere, abbonamenti e altri redditi derivanti dal patrimonio, ovvero dalle royalties per utilizzo delle immagini o di altre opere riferibili a Emanuele Luzzati, di cui sia fatta menzione negli accordi tra la Fondazione e gli eredi di Emanuele Luzzati.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

ART. 6 – Aderenti
I soggetti che aspirano ad essere ammessi come aderenti (italiani o esteri, siano essi singole persone, società, enti pubblici o privati, fondazioni o associazioni) devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione, i suoi Regolamenti e i deliberati del Consiglio di Amministrazione.
Gli aderenti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, Libri Sociali, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell’Assemblea degli Aderenti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio in carica, può assegnare lo status di Aderente alle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Aderente, oppure che abbiano maturato particolari meriti per l’attività svolta a favore della Fondazione. L’Assemblea degli Aderenti potrà istituire un proprio specifico Regolamento per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

ART. 7 – Esclusione e cessazione degli Aderenti
Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica l’esclusione degli aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- non adempiano alle contribuzioni e ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 c.c., fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ART. 8 – Organi sociali
1. Sono organi della Fondazione:
- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Assemblea degli Aderenti
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 D.Lgs. 117/2017)
- Comitato Scientifico
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi. Le eventuali sostituzioni nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 9 – Assemblea degli Aderenti
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti e si riunisce almeno una volta all’anno in presenza, o in audio videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aderenti, e in particolare che:
a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
2. L’Assemblea:
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- formula parere non vincolante alle modifiche statuarie proposte dal Consiglio di Amministrazione. 
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento di almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
6. L’Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
7. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.
Tutti gli aderenti dovranno versare una quota annuale nell’ammontare determinato dal Consiglio di Amministrazione.
All’Assemblea potranno partecipare tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota annuale.

ART. 10 – Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette, nominati dall’Assemblea degli Aderenti. Si applica l’art. 2382 cod.civ.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza o in audio videoconferenza o con la votazione quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Consiglio di Amministrazione governa l’ente.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il Presidente e/o il Vicepresidente;
- attribuisce ai suoi membri eventuali deleghe operative e/o funzionali;
- nomina il Comitato Scientifico;
- nomina gli organi tecnici eventualmente previsti dagli organigrammi e funzioni-grammi della Fondazione;
- predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Redige e approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- delibera le modifiche statutarie.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono il proprio incarico a titolo gratuito.

ART. 11 – Il Presidente
1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nominati. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di Controllo
1. L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’Organo di Controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
3. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti
1. È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Comitato Scientifico
È costituito da persone che abbiano interesse e competenza nelle materie oggetto dell’attività della LLF, suggerite dal Presidente o da altri membri dell’Organo di Amministrazione e ratificati dall’Organo di Amministrazione nella prima riunione utile.
Esso si riunisce senza specifiche scadenze, è convocato dal Presidente dell’Organo di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità, anche su suggerimento dei suoi componenti.
Si riunisce almeno due volte all’anno, e ha una funzione di suggerimento, critica e stimolo nei confronti dell’attività della Fondazione. 

ART. 15 – Bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori
1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 – Statuto
1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L’Organo Amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 – Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

LLF_ETS_Statuto.pdf

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